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Cori razzisti contro Koulibaly e Osimhen: chiusa la curva del Verona

Arriva la decisione del giudice sportivo

La Curva Sud del Verona dello stadio Bentegodi resterà chiusa per i cori razzisti contro Osimhen e Koulibaly, la decisione del giudice sportivo. Lo striscione contro i napoletani, sempre della Curva Sud non era stato inserito nemmeno nelle decisioni al vaglio del giudice sportivo, quindi non è arrivata nessuna sanzione. Ma i tifosi del Verona non si sono fermati a chiudere a Russia ed Ucraina di bombardare Napoli, hanno voluto dare prova della loro totale stupidità anche sugli spalti. Durante Verona-Napoli ci sono stati cori razzisti contro Osimhen e Koulibaly a cui lo stesso difensore ha dato una grande risposta a fine partita.

Cori razzisti Verona: la decisione ufficiale

Ecco quanto scritto e deciso dal Giudice Sportivo sulla squalifica della Curva Sud:

Per avere i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara; per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Koulibaly Kalidou al 34° del primo tempo al termine di un’azione di giuoco, e del calciatore del Napoli n. 9 Osimhen Victor al 9° del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio.

Sanzione così complessivamente determinata ai sensi degli artt. 25, comma 3 (denigrazione territoriale), e 28, comma 4 (discriminazione razziale), C.G.S., tenendo conto nel primo caso della recidiva e comunque applicando in favore della Soc. Hellas Verona, per entrambe le fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., avendo la detta Società dato dimostrazione di aver adottato, prima dei fatti, modelli di organizzazione atti a prevenire

comportamenti della specie di quelli verificatisi e di aver cooperato preventivamente con le Forze dell’ordine e le Autorità preposte, nonché in ogni caso per essersi pubblicamente dissociata dai gravi comportamenti tenuti in tale contesto.

La gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano, nondimeno, la NON applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione prevista ai sensi dell’ART 28, comma 7, C.G.S.

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