Repubblica avverte: “Plusvalenze Napoli, inevitabile che si riapra il caso”

La Figc ha deciso di riaprire il caso plusvalenze per la Juve e altre otto società, il Napoli al momento non è coinvolto in questa inchiesta.

La società di Aurelio De Laurentiis è stata assolta da ogni accusa durante il processo sportivo. Cosa che era successa anche per altre società ma nel caso della Juve ad esempio ci si è appellati all’articolo 63 del codice sportivo per riaprire il processo. Ma questo filone di inchiesta non riguarda il Napoli.

Al momento dalla procura federale non è stato chiesto nulla per Victor Osimhen, poi il quotidiano specifica: “Bisognerà capire poi se nascerà una nuova revocazione per gli scambi sospetti tra Napoli e Lille“. Attualmente da quanto emerge De Laurentiis sarebbe indagato dalla procura di Napoli con l’accusa di falso in bilancio, proprio per le questioni legate all’affare Osimhen. Il filone di inchiesta della giustizia ordinaria è ancora aperto, ecco perché Repubblica scrive che “Appena gli atti finiranno in Procura federale, anche se non risulta che li abbia richiesti, sarà inevitabile riaprire anche quel fronte, che resterà fuori dal processo del 20 gennaio“. In quella data si discuterà solo del caso Juve. Ma per quanto riguarda il Napoli non è detto che si riapre il caso, visto che le norme per riaprire un caso già passato in giudicato sono molto stringenti.

Cosa dice l’articolo 63 del codice di giustizia sportiva

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.

5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

Exit mobile version