Respinto il ricorso del Napoli alla corte d’Appello Federale, per gli azzurri resta sconfitta a tavolino e penalizzazione in classifica.
Alla fine non c’è stato nulla da fare nemmeno nel secondo grado di giudizio. E’ stato respinto il ricorso del Napoli inoltrato alla Corte d’Appello Federale. Il club partenopeo si era già vista bocciare la prima istanza dal giudice sportivo per non essersi recato a Torino per giocare la sfida Juve-Napoli. Il club azzurro, in quella circostanza, aveva ricevuto il divieto di partire da parte dell’Asl di Napoli dopo che erano stati trovati due giocatori positivi al Covid 19 all’interno della formazione partenopea. Ora gli azzurri presenteranno un altro ricorso ma al Coni.
Ricorso respinto al Napoli: ecco le motivazioni:
Preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita. […] nel caso che ci occupa, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo. […] Peraltro, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che il comportamento tenuto dalla Società ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate. Concludendo, la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità.
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