Napoli multato dal Giudice Sportivo: ecco il motivo

La decisione dell'organo

Il Giudice Sportivo multa il Napoli perché i tifosi hanno inviato tre fumogeni nel recinto di gioco durante la gara con la Fiorentina

Il Napoli multato dal Giudice Sportivo. Nei minuti scorsi è uscito il comunicato: squalificati cinque giocatori dopo la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Per tutti, lo stop arriva non per un rosso diretto ma per somma di ammonizioni. Questi i giocatori squalificati nel dettaglio: Kevin Agudelo (Spezia), Daniel Bronn (Salernitana), Joakim Maehle (Atalanta), Stefan Posch (Bologna) e Malick Thiaw (Milan). Per quanto riguarda i provvedimenti presi contro le società, si registrano multe a ben otto club: il Giudice Gerardo Mastrandrea, dopo l’ultimo turno di campionato, ha infatti inflitto sanzioni ad Atalanta, Lecce, Roma, Napoli, Cremonese, Inter, Spezia e Monza.

Napoli multato per tre fumogeni buttati nel recinto di gioco

Di seguito, i provvedimenti squadra per squadra, analizzati nel dettaglio:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori. nel corso della gara. lanciato nel recinto e sul terreno di gioco di oggetti di varia natura, anche di natura contundente, senza colpire nessuno, e per avere inoltre, al 21° del secondo tempo. intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro: sanzione attenuata ex art. 29. comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. Zy, comma 1 lett. b) COs

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d’acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette semi piene; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. Zy, comma | lett. b) Cos.

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