Vincenzo De Luca ha deciso che la mascherina in Campania resterà obbligatori all’aperto. L’ordinanza sarà firmata ed il regolamento, che prevede anche uno stop ai drink da asporto dopo le 22, diventerà ufficiale. Dunque il presidente della Regione Campania ha deciso di utilizzare ancora restrizioni più strette rispetto alle altre regioni italiane, oramai quasi tutte in zona bianca. Dunque anche dopo il 28 giugno bisognerà tenere la mascherina. De Luca non ha tolto l’obbligo della mascherina all’aperto in Campania. In più nell’ordinanza del presidente ci sarà anche il “il divieto della vendita per asporto dopo le ore 22 di bevande alcoliche e sarà vietato consumare alcolici davanti ai locali determinando assembramenti”. Si potrà consumare “dentro i locali, al chiuso, seduti, ma senza assembramenti” ha fatto sapere De Luca. “La mascherina rimane obbligatoria perché nelle realtà urbane c’è possibilità di assembramenti nel 95% dei casi”.
Mascherina obbligatoria: il testo dell’ordinanza di De Luca
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:
1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della “movida”.
3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti.
L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.
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