Multiproprietà, Napoli e Bari, rigettato il ricorso della famiglia De Laurentiis. Uno dei due club deve essere ceduto.
l Tribunale federale ha rigettato il ricorso presentato dalla famiglia De Laurentiis, proprietaria del Napoli e del Bari. Il ricorso era basato sul divieto di partecipazioni in più società di familiari e parenti.
Secondo quanto riporta sky sport 24, il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis. I presidenti avevano impugnato la delibera NOIF sulle Partecipazioni Societarie.
NAPOLI E BARI, RIGETTATO IL RICORSO DI DE LAURENTIIS
Il ricorso presentato dalla famiglia De Laurentiis proprietaria di Napoli e Bari riguardava il divieto di partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.
LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FIGC
la Figc ha rigettato il ricorso dei De Laurentiis: Ecco le motivazioni
- Articolo 16 bis NOIF sulle Partecipazioni Societarie
- Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.
- Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
- L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.
- Norma Transitoria
- Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
- L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.
- Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.